Il Superbonus 2020 di fatto potenzia le detrazioni fiscali già esistenti (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Edilizia) innalzandole fino al 110%.
Beneficiari del Superbonus 2020 sono:
– Condomìni per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
– Persone fisiche (fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, arti o professioni) che hanno effettuato interventi su singole unità immobiliari;
– Istituti autonomi case popolari (IACP) ed altri enti che stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili di loro proprietà oppure gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
– Cooperative di abitazione e proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili da loro posseduti e assegnati in godimento ai soci;
– Terzo Settore ovvero organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
– Associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Possono rientrare nel Superbonus le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:
– Ecobonus 110%, interventi di efficienza energetica (isolamento termico e/o sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza);
– Sismabonus 110%, interventi di riduzione del rischio sismico (messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli uffici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3.
Il Superbonus può essere ottenuto in 3 modi:
1) Il beneficiario paga direttamente il fornitore e ottiene la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire in 5 anni;
2) Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura in cambio della sua rinuncia ad usufruire direttamente della detrazione. In questo caso sarà il fornitore a ricevere un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura;
3) Il beneficiario paga direttamente il fornitore. La detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a una società terza, anche banche e intermediari finanziari.
Per il caso n. 3, facciamo un esempio concreto.
L’impresa X fa lavori in casa del Signor Bianchi che decide di cedere il suo credito fiscale. L’importo dei lavori è 10.000 euro.
L’impresa X al termine dei lavori emette una fattura di 10.000 euro con uno sconto del 100%. Di fatto il Signor Bianchi non paga nulla.
L’impresa X si vede riconosciuto dallo Stato un credito d’imposta utilizzabile in compensazione per 11.000 euro (che sarebbe il 110% dell’importo fatturato cioè 10.000 euro). A questo punto può decidere di cederlo ad un’altra impresa o ad una banca o ad una società di assicurazioni con uno “sconto del 9%”.
In questo modo l’impresa X riceve 10.010 euro. Chi acquista ottiene a sua volta 11.000 euro di credito d’imposta da utilizzare in 5 anni (2.200 euro l’anno).
Nel caso del credito d’imposta la tutela legale per l’impresa X è più che opportuna.
Spieghiamo perché.
Spesso far valere i propri diritti, anche quando si ha ragione, o difendersi da atti ingiusti, può essere molto costoso. La polizza di tutela legale ci da la tranquillità di avere una adeguata somma a disposizione per difenderci o per far valere nostri diritti non riconosciuti. Questo a prescindere poi se avremo torto o ragione. Tra l’altro è ormai prassi vedersi compensare le spese processuali anche in caso di vittoria.
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